Privativa per Nuova Varietà Vegetale
Il settore delle nuove varietà vegetali e delle cultivar in genere è in costante sviluppo grazie alla crescente sensibilità degli operatori sementieri rispetto alla possibilità di tutela attraverso il deposito di domanda di privativa a livello nazionale presso UIBM ed europeo presso CPVO.
Nel settore sementiero la messa a punto di una nuova varietà vegetale richiede un lasso temporale consistente durante il quale devono essere adottati gli accorgimenti necessari ad evitare di compromettere la successiva tutela della varietà stessa.
Nel corso degli anni lo Studio ha maturato una significativa esperienza nel settore delle varietà vegetali, in fase di difesa attiva e passiva in casi di contraffazione perfezionatisi in Emilia-Romagna e Lazio, tanto in ambito civile quanto in ambito penale, intrattenendo relazioni professionali con consulenti di rango universitario nelle materie agronomiche e genetiche.
La creazione di un gruppo di lavoro collaudato a livello interdisciplinare è indispensabile ai dell’impostazione di un’efficace strategia processuale, sia offensiva che difensiva.
Nel 2024 l’avv. Filippo Casanti ha predisposto una nota di commento a Cassazione Civile 28.02.2023 n. 6074 dal titolo “I titoli di privativa varietale: parenti vicini o lontani dei brevetti per invenzione industriale ?”, pubblicata in Il Diritto Industriale, 6/2023, 481 (https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7178305615771955201/).
Il conseguimento di una privativa su una nuova varietà vegetale presuppone un complesso processo di accertamento preliminare e richiede i seguenti requisiti:
- Novità: la varietà si reputa nuova quando alla data di deposito della domanda il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, o un prodotto della raccolta della varietà, non è stato commercializzato da oltre un anno sul territorio nazionale o da oltre quattro anni in qualsiasi altro Stato e nel caso di alberi e viti da oltre sei anni
- Distinzione: la varietà si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data di deposito della domanda, sia notoriamente conosciuta
- Omogeneità: la varietà si reputa omogenea quando è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti
- Stabilità: la varietà si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni.
Esempio di varietà vegetale: