IL DOLO NEL REATO DI CONTRAFFAZIONE DI VARIETA’ VEGETALI

 

Con sentenza 20.02.2025 la Corte di Cassazione, sezione III penale, ha assolto un coltivatore siciliano dal reato di contraffazione di una privativa per varietà vegetale di pomodoro (e, precisamente, della varietà Snack) ex art. 517 ter c.p..

L’assoluzione discende dalla ritenuta mancanza di dolo.

Sotto il profilo oggettivo si era accertata, a seguito di verifica peritale tramite il C.R.E.A. di Tavazzano, l’appartenenza dei semi acquistati dal coltivatore siciliano alla varietà Snack.

I predetti semi erano stati messi a dimora, ma nel momento in cui si è aperto il procedimento penale i frutti non erano ancora giunti a maturazione.

Conseguentemente, posto che (1) attraverso il mero esame visivo e tattile dei semi è talvolta possibile individuare il genere cui appartiene una varietà ma non la specie della medesima e (2) i frutti non erano ancora giunti a maturazione, non era possibile per il coltivatore avere una consapevolezza piena ed univoca circa l’identità della varietà vegetale in questione.

In altre parole, il coltivatore sapeva certamente di avere in mano semi di pomodoro ma non poteva avere la certezza di quale pomodoro si trattasse fino alla maturazione dei frutti.

Quindi, non vi è dolo.

La Suprema Corte ha lucidamente focalizzato la vicenda, come risulta dal passaggio seguente: <La manifesta illogicità di tale affermazione – cui segue la deduzione che, pertanto egli “non poteva non sapere che esso apparteneva alla categoria protetta” – riposa nel fatto che la stessa è stata desunta dalla circostanza che la azienda agricola del coltivatore “è all’avanguardia ed utilizza tecniche nuove”, senza che sia assolutamente verificata …… la effettiva riconoscibilità, sulla base del semplice esame visivo delle sementi e successivamente delle piantine che da esse sono scaturite, della riconduzione di queste al tipo Snack ………………………………………

Va, ancora, rilevato come la Corte di merito abbia del tutto pretermesso, sulla base della non giustificata affermazione che, dato il livello tecnico della impresa gestita dal D., era inverosimile che gli acquisti fossero eseguiti senza la necessaria competenza tecnica, di esaminare il dato, che invece le era stato sottoposto in sede di gravame, riferito alla riconoscibilità, una volta ricevuta la fornitura e iniziata la coltivazione (peraltro non ancora giunta alla maturazione dei frutti), della diversità del materiale fornito rispetto a quello acquistato>.

 

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