LA RIPRODUZIONE DI UNA PRIVATIVA EUROPEA PER VARIETÀ VEGETALE IN ITALIA È PERSEGUIBILE ANCHE NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE CON SEDE IN UN PAESE EXTRA-EUROPEO

Con sentenza 03.04.2025 il Tribunale di Genova, sezione impresa, ha ritenuto responsabile di contraffazione di una privativa varietale europea per cipolla una società con sede al di fuori dello Spazio Economico Europeo, che aveva commissionato ad una società italiana la moltiplicazione di semente di cipolla, per poi importarla nel proprio paese di origine.

Dopo un contenzioso impegnativo, all’esito delle risultanze delle CTU genotipica e morfologica, il Tribunale ha valorizzato il disposto dell’art. 13 del Regolamento CE 2100/1994 e segnatamente dell’art. 13.2.A e 13.2.E, censurando il comportamento dell’importatore estero quale atto concorrente (sotto forma di istigazione) nella <produzione o riproduzione (moltiplicazione)> e nella <esportazione dalla Comunità> senza consenso del titolare. L’art. 13.2 distingue tra <costituenti varietali> e <materiale del raccolto>, che nella fattispecie corrisponde alla differenza tra seme (di cipolla) e cipolla.

Interessante altresì è la precisazione circa la opponibilità alla società estera delle risultanze dell’accertamento tecnico preventivo, svolto in contraddittorio soltanto con il moltiplicatore italiano.

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