Il Tribunale di Padova decide un importante caso di liquidazione dell’indennità di fine rapporto in materia di agenzia: <La giurisprudenza di merito ha affermato che, nella logica meritocratica dell’art. 1751 c.c., per una valutazione di partenza, dovrebbe essere preso in considerazione il massimo, l’unica misura prevista espressamente dalla legge, da diminuire in presenza di condizioni negative per l’agente, come la popolarità del marchio, la pubblicità del preponente, le condizioni di mercato, l’anzianità, la perdita di grossi ed affidabili clienti da parte dell’agente, la continuazione inalterata del fatturato, senza aumenti significativi (v. ad esempio Trib. Milano, 19.07.1999, edita in Orient. Giur. Lavoro, 1999, pag. 921; e Pret. Treviso, 10.11.1997, in Rass. G. Ven., 1998, 2, pag. 88). L’argomento della quantificazione dell’indennità è stato affrontato anche dalla giurisprudenza di legittimità. Nella quantificazione dell’indennità il giudice di merito aveva fatto riferimento all’evidente incremento della clientela (all’inizio del rapporto di agenzia la mandante non aveva trasmesso all’agente un portafoglio clienti); ai lievi decrementi verificatisi nell’ultimo periodo da attribuirsi anche alla riduzione di zona compiuta a seguito dell’incremento dell’attività e dell’articolazione della rete di vendita tra sempre più numerosi agenti; ai numerosi clienti acquisiti nel corso del rapporto che avevano rinnovato il rapporto con preponente. Vi era stato il passaggio di alcuni clienti verso la nuova mandante, ma comunque una parte del portafoglio clienti era rimasto alla preponente. La Corte di merito, presa in considerazione l’indennità massima, aveva concluso riducendo l’importo di un quarto in relazione alla perdita di parte della clientela del portafoglio clienti. La Suprema Corte (Cass., sez. L. 24.07.2007, n. 16347) ha confermato la sentenza d’appello osservando: “la Corte europea ha chiarito che l’art. 17 della direttiva non impone il calcolo dell’indennità in maniera analitica, mediante la stima delle ulteriori provvigioni che l’agente presumibilmente avrebbe potuto percepire negli anni successivi alla risoluzione del rapporto, in relazione ai nuovi clienti da lui procurati o al sensibile sviluppo da lui procurato degli affari con clienti preesistenti, e la applicazione solo successiva di eventuali rettifiche dell’importo, in considerazione del criterio dell’equità e del limite massimo previsto dalla direttiva. … Sono, quindi, consentiti metodi di calcolo diversi, e, in particolare, metodi sintetici, che valorizzino più ampiamente il criterio dell’equità e, quale punto di partenza del computo, il limite massimo specificato dalla direttiva … l’art. 1751 c.c., ha inteso condizionare l’attribuzione dell’indennità non soltanto alla permanenza, per il preponente, di sostanziali vantaggi derivanti dall’attività di promozione degli affari compiuta dall’agente, ma anche alla rispondenza ad equità dell’attribuzione, in considerazione delle circostanze del caso concreto ed in particolare delle provvigioni da lui perse. Il testo della direttiva riprende alcune disposizioni già dettate dall’art. 89b del codice tedesco, che prevede il ricorso ad un controllo equitativo per stabilire sia l’esistenza del diritto alla indennità di cessazione, sia la misura di tale indennità. La disposizione del codice tedesco individua, infatti, quattro presupposti che devono sussistere congiuntamente, ai fini della maturazione del diritto all’indennità di fine rapporto: la cessazione del rapporto di agenzia (par. 2.1); i notevoli vantaggi per il preponente (par. 2.2); la perdita delle provvigioni da parte dell’agente (par. 2.3); la valutazione conclusiva della rispondenza ad equità della indennità riconosciuta all’ex agente (par. 2.4)”>. allegato sentenza PD 2014 (agenzia)