MARCHIO E CARATTERE ORNAMENTALE

Il Tribunale di Venezia si pronuncia su un interessante quanto complessa vicenda in cui si dibatteva l’ornamentalità e, quindi, la non registrabilità come marchio di determinate caratteristiche presenti su occhiali: <Ritiene in proposito il Collegio che l’impedimento alla registrazione in esame si configuri solo quando il marchio, per le specifiche modalità di realizzazione e non per il suo carattere distintivo dell’impresa di provenienza, dia al prodotto un aspetto estetico idoneo ad assicurargli un significativo vantaggio competitivo; il segno non svolge più la funzione tipica del marchio (o, quanto meno, la sua funzione principale) di collegamento del prodotto ad una determinata impresa ed al valore ad essa connesso, non svolge più la sua funzione di trasferire sul prodotto contrassegnato quelle caratteristiche proprie di prodotti con lo stesso marchio e provenienti quindi dalla stessa impresa, ma ha un valore estetico autonomo, di per sé decisivo nell’esercitare un’autonoma forza attrattiva sul consumatore: il consumatore, quindi, non acquisterà più il prodotto in considerazione della provenienza indicata dal marchio, ma per la forza attrattiva del suo aspetto estetico, ottenuto attraverso una peculiare realizzazione del segno. Proprio in questa ipotesi, infatti, il marchio perde la sua funzione distintiva ed assume una estranea funzione estetica>. allegato sentenza VE 2008 (XICE)

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