MARCHIO CONTRARIO AL BUON COSTUME

Il Tribunale di Torino dichiara la nullità di un marchio contrario al buon costume: <A fronte di tale inequivoco significato del termine “fighetta”, il marchio è contrastante con il comune senso del pudore ed è contrario al buon costume; si esclude conseguentemente il diritto alla tutela del marchio ai sensi degli artt. 14 comma 1 lett. a) e 25 C.P.I.. Non si reputa che il concetto di contrarietà al comune senso del pudore da invocare per ravvisare la nullità del marchio coincida con il concetto di osceno rilevante penalmente ai sensi dell’art. 529 c.p. e che possa pertanto essere invocata, per escludere la nullità del marchio, la giurisprudenza penalistica elaborata per escludere il reato di atti osceni o di pubblicazioni e spettacoli osceni. Un segno o una parola possono essere contrari al buon costume e non tutelabili come marchio pur senza costituire un comportamento perseguibile penalmente; tant’è vero che l’art. 14 comma 1 lett. a) C.P.I. individua come ipotesi distinte quella dei segni contrari al buon costume e quella dei segni contrari alla legge; il concetto di contrarietà al buon costume ai sensi dell’art. 14 citato deve essere individuato tenendo conto della ratio della norma di non attribuire al segno, che non ne sia meritevole, la speciale tutela prevista dalla legge per i diritti di proprietà industriale; il concetto di osceno ai sensi dell’art. 529 c.p., ben più grave, tiene conto dell’interesse protetto dalla norma penale e la giurisprudenza è stata elaborata al fine di accertare la commissione di un reato. Parte attrice non ha pertanto diritto all’uso esclusivo del termine “fighetta” e non può invocare la tutela di cui all’art. 20 C.P.I.>. allegato sentenza TO 2011 (marchio illecito)

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