Green Claims – le nuove regole della comunicazione sostenibile: la sostenibilità non si dichiara, si dimostra

Lo scorso 27 settembre è diventato esecutivo il D.Lgs. 30/2026 che recepisce la Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione, il quale introduce importanti novità in materia delle cosiddette “asserzioni ambientali”.

Principali novità
Ai sensi della nuova disciplina, le seguenti pratiche sono considerate “in ogni caso sleali” e pertanto vietate, senza necessità di valutazione caso per caso:
• Divieto di dichiarazioni ambientali generiche: termini vaghi come “ecologico”, “green”, “sostenibile”, “rispettoso dell’ambiente” saranno vietati, salvo che l’impresa possa dimostrare una “prestazione ambientale riconosciuta come eccellente”. Rientrano nei divieti non solo i testi ma anche ma le immagini, i loghi, i simboli, i colori, le grafiche nonché i marchi d’impresa. Le dichiarazioni devono essere supportate da prove chiare, scientifiche e verificabili.
• Restrizioni severe sulle dichiarazioni di “carbon neutrality”: è vietato dichiarare un prodotto “a impatto zero”, “climaticamente neutro” o “carbon neutral” basandosi unicamente sull’acquisto di crediti di compensazione. Le imprese devono prioritariamente ridurre le emissioni lungo la propria catena del valore.
• Disciplina delle etichette di sostenibilità: sono ammesse solo etichette basate su sistemi di certificazione istituiti da autorità pubbliche o riconosciuti da terzi indipendenti. I “marchi verdi” autoprodotti e non verificati saranno considerati ingannevoli.
• Estensione degli obblighi informativi: prima della conclusione del contratto (anche a distanza), le imprese devono fornire informazioni chiare, comparabili e verificabili su durabilità, riparabilità, riciclabilità e caratteristiche ambientali del prodotto.
• Contrasto all’obsolescenza programmata: la normativa include disposizioni sulla durata dei prodotti, vietando dichiarazioni false sulla riparabilità o sulla vita utile e l’omissione degli effetti negativi degli aggiornamenti software sulla funzionalità dei dispositivi.

Rischi sanzionatori e attività di vigilanza
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) è l’autorità competente per l’applicazione del decreto. In caso di dichiarazioni ambientali ingannevoli, l’AGCM può adottare provvedimenti inibitori e irrogare sanzioni.
Le sanzioni amministrative pecuniarie previste vanno da 5.000 euro a 10.000.000 di euro. In caso di violazioni gravi (ad esempio, diffuso o transfrontaliero), il massimo può essere elevato fino al 4% del fatturato annuo dell’impresa. Inoltre, le associazioni dei consumatori o i singoli consumatori possono promuovere azioni inibitorie e, nei casi più gravi, possono configurarsi profili di responsabilità penale.

Azioni consigliate
Al fine di evitare eventuali sanzioni, di consigliano le seguenti attività:
• Verifica e revisione delle dichiarazioni esistenti: effettuare un audit completo di tutti i materiali destinati ai consumatori (imballaggi, siti web, social media, pubblicità, insegne dei punti vendita, schede prodotto e denominazioni aziendali, marchi d’impresa) al fine di individuare eventuali “asserzioni ambientali”.
• Analisi delle prove a supporto: assicurarsi che ogni dichiarazione ambientale sia supportata da dati misurabili, metodologie riconosciute o certificazioni di terze parti indipendenti. Le dichiarazioni non verificabili devono essere modificate o rimosse.
• Approvazione e monitoraggio: si suggerisce di creare un gruppo di lavoro interdisciplinare (legale, marketing, compliance e sostenibilità) responsabile dell’approvazione preventiva e del monitoraggio continuo delle dichiarazioni ambientali.

Per qualsiasi dubbio sulla conformità di specifici casi saremo lieti di assistervi nelle attività di adeguamento al nuovo quadro normativo.

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