Il Tribunale di Ancona ha dichiarato la nullità del marchio Riccione Passione Piada, depositato da produttore di piadina avente sede fuori dal territorio romagnolo (come delineato nel disciplinare allegato alla registrazione della denominazione come IGP), in quanto <…………………… l’impiego di un toponimo (R.) e di una denominazione (piada) entrambi dotati di forte capacità individualizzante ed attrattiva, rendono il marchio in questione idoneo a trarre in inganno il consumatore, il quale è indotto a credere di acquistare la tipica piadina romagnola, nonostante l’origine e il procedimento di realizzazione del prodotto, in realtà, siano diversi (cfr. atti difensivi della convenuta); ……………………….. il consumatore opera, così, una scelta distorta sul mercato con riguardo all’origine ed alle caratteristiche merceologiche del prodotto acquistato; ……………. l’origine geografica evocata dal marchio della convenuta (non corrispondente a quella reale) qualifica il prodotto, è in grado di condizionare le scelte del consumatore ed incide sulle sue motivazioni d’acquisto, proprio perché collegata alle caratteristiche qualitative ed alla reputazione del bene (entrambi rilevanti nelle determinazioni del pubblico)>. allegato sentenza AN 2016

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *